Le agevolazioni fiscali definite dalla c.d. Tremonti Ambiente non sono compatibili con gli incentivi previsti dal III, IV e V Conto Energia.
Tuttavia, l'art. 43 della Legge n. 182/2025 consente ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei DD.MM 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (III, IV e V Conto Energia) - che abbiano beneficiato della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente, e che non si siano avvalsi, entro il 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 182/2025), dei benefici di cui dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 124/2019 - di continuare a percepire le tariffe incentivanti presentando, entro e non oltre il 9 marzo 2026, specifica istanza al GSE.
A tal fine, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità operative.
Con l'istanza, il Soggetto Responsabile accetta la compensazione dell'importo corrispondente al beneficio fiscale fruito (asseverato da un professionista abilitato) e la decurtazione del 5% dell'incentivo spettante per l'intera durata della convenzione in Conto Energia.