La Misura PNRR per i gruppi di autoconsumo e le comunità energetiche nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è cumulabile con altre forme di contributo o di agevolazioni?


Il contributo PNRR è cumulabile con:

altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'Amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non derivante da PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E delle Regole Operative) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al paragrafo 1.1.6 Parte III delle Regole Operative). In tal caso, il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;

i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto nelle Regole Operative all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante prevista dal Decreto CACER;

Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);

detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Si precisa che l'incompatibilità si applica all'intera iniziativa realizzata e non alla sola parte oggetto di contributo;

altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, come ad esempio i PR FESR 21-27, che vadano a finanziare l'installazione degli impianti e le relative spese. Diversamente, i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni provenienti da bandi regionali PR FESR 21-27 sono cumulabili con il contributo PNRR del DM CACER;

altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, come ad esempio il Medio Credito Centrale.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Per sapere se la tariffa incentivante prevista dal Decreto CACER è cumulabile con altre forme di contributo o di agevolazioni ti invitiamo a consultare la specifica FAQ.

CODICE ARTICOLO: KB0017006
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-07-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 12:05:43
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