Chiarimenti su cosa succede in caso di nuova norma CEI che stabilisce nuove regole per la potenza di moduli fotovoltaici bifacciali agli impianti già ammessi o incentivati – Ambito DM 4 luglio 2019 – FER Elettriche


In caso di utilizzo di moduli bifacciali per impianti fotovoltaici, nell'ambito del DM 4 luglio 2019, che succede agli impianti già ammessi in posizione utile o incentivati se viene emanata la norma CEI che stabilisce nuove regole per la determinazione della potenza? – FER Elettriche

Il GSE anticipa che la previsione della normativa CEI è orientata a considerare, quale incremento della potenza proveniente dal lato inferiore del modulo bifacciale, un fattore moltiplicativo (in Standard Test Condition) pari al 13,5%; tuttavia, non è possibile ipotizzare nello specifico i contenuti della norma in termini di regole transitorie, eventuali obblighi di ri-certificazione dei moduli o altre particolarità.

L'utilizzo dei moduli bifacciali è consentito e, pertanto, l'emanazione di una norma che stabilisca nuove regole per la determinazione della potenza non costituirà motivo di esclusione degli impianti dagli incentivi, fermi restando gli adeguamenti delle qualifiche e delle convenzioni che, sulla base delle procedure già previste dal GSE, eventualmente si renderanno necessari per gli impianti che, per qualsiasi motivo, aumentino la potenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, s'ipotizza il caso in cui, prima della realizzazione di un impianto fotovoltaico ammesso in posizione utile al Registro con potenza pari a 100 kW e per il quale è previsto l'utilizzo di moduli bifacciali, venga emanata la norma che prevede per i moduli bifacciali l'individuazione di un valore della potenza nominale superiore rispetto al valore individuabile sulla base della normativa previgente.

In tal caso, se il Soggetto Responsabile intende installare i moduli bifacciali previsti nel progetto autorizzato/abilitato in forza del quale ha richiesto l'iscrizione al Registro, per accedere agli incentivi deve acquisire un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante per l'incremento di “X kW” di potenza, come dettato dalla nuova “pertinente norma CEI”. In questo caso, l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva sono definiti a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per impianti fotovoltaici di potenza pari a (100 + X) kW, definita ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in esercizio.

Resta comunque ferma la facoltà del Soggetto Responsabile di modificare la tecnologia dei moduli o il numero dei moduli, tramite variante debitamente autorizzata, al fine di mantenere la potenza pari o al di sotto del valore iscritto in posizione utile in graduatoria (nell'esempio effettuato pari a 100 kW).

CODICE ARTICOLO: KB0014793
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021-04-21
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2021-06-07 23:02:16
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