La conformità ai principi della direttiva RoHS è obbligatoria per la marcatura CE del prodotto prima dell'immissione sul mercato. Da gennaio 2013 i prodotti elettrici ed elettronici che riportano il marchio CE devono soddisfare anche i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE, ed in particolare la medesima direttiva esclude dal suo ambito di applicazione (art. 2. Comma 4 lett. i)) i pannelli fotovoltaici, precisando che non si applica “ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali”.
La Guida Operativa DNSH (https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html), aggiornata con circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, riporta una deroga al requisito sulla Direttiva RoHS, in questi termini:
A pagina 175, capoverso “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento”, la Direttiva prevede, in via alternativa che i moduli fotovoltaici:
dispongano della marcatura CE ed, ove necessario, anche della conformità alla Direttiva RoHS;
oppure
rispondano alle caratteristiche richieste dal GSE “Certificazioni componenti https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-energia/certificazioni-componenti
Pertanto il soddisfacimento dei requisiti richiesti al link del sito del GSE “Certificazioni componenti” è equipollente, nella certificazione DNSH, ai requisiti legati alla Direttiva RoHS, fermo restando il rispetto della marcatura CE.